5.1 STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
- L'iscrizione al servizio sanitario nazionale
- L'iscrizione obbligatoria per ogni tipologia di status
5.1.1 L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia e i loro familiari a
carico con regolare permesso di soggiorno hanno diritto all'assistenza
fornita dal Servizio Sanitario Nazionale (da qui in poi SSN), con parità
di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
per quanto riguarda il contributo da versare, l'assistenza erogata dal
SSN e la sua validità nel tempo. Per ottenere tale assistenza bisogna
iscriversi al SSN.
L'iscrizione può essere obbligatoria o volontaria.
L'iscrizione obbligatoria (secondo criteri completamente assimilabili
ai cittadini italiani) riguarda gli stranieri extracomunitari, in regola con
le norme relative all'ingresso in Italia o che abbiano richiesto il rinnovo
del permesso di soggiorno, che siano:
- lavoratori dipendenti (da azienda o domestici)
- disoccupati iscritti alle liste di collocamento
- lavoratori autonomi
- detenuti ed internati
- coniugati con cittadini italiani
- minori in affidamento o in attesa di adozione
- dipendenti di ambasciata
- sacerdoti stranieri non comunitari che svolgono attività lavorativa
per le diocesi del Lazio
- presenti in Italia per motivi familiari e ricongiungimento familiare
- rifugiati politici o apolidi
- presenti in Italia per asilo o richiesta di asilo, sia politico che umanitario
- in attesa di acquisizione della cittadinanza italiana
- con permesso di soggiorno per residenza elettiva
- regolarmente soggiornanti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
- ospitati in centri di accoglienza
- con proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute
L'iscrizione volontaria avviene dietro pagamento di un contributo forfetario
annuo per i cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno superiore
a tre mesi (o anche di durata inferiore nel caso di studenti o persone collocate
alla pari) che non rientrano tra coloro che sono iscritti di diritto al SSN
e cioè:
- studenti
- persone alla pari
- religiosi
- stranieri accreditati dal nostro Paese e che lavorano in ambasciata
- altre categorie che possono essere individuate, per esclusione tra i non
aventi diritto all'iscrizione obbligatoria
Il contributo forfettario si riferisce all'anno solare, ridotto e non frazionabile.
Gli studenti e le persone collocate alla pari possono, tuttavia, richiedere
un periodo inferiore, corrispondendo un contributo ridotto (l'iscrizione
non è estesa ai familiari a carico, a meno che non si corrisponda per
intero il contributo previsto per il periodo superiore a tre mesi).
DOCUMENTI NECESSARI
La documentazione necessaria all'iscrizione prevede:
- permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)
- certificato di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o autocertificazione;
- codice fiscale o autocertificazione dello stesso
- ricevuta del bollettino di pagamento (c/c intestato a Regione Lazio n. 370007
– D.M. 8.10.96)
L'Iscrizione al SSN (sia obbligatoria che volontaria) va effettuata presso
la ASL (Azienda Sanitaria Locale) della zona in cui si risiede. Se non si è
in possesso della residenza ci si può iscrivere alla ASL del territorio
in cui si ha la propria dimora.
Al momento dell'iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria, un documento
indispensabile per ottenere le prestazioni e i servizi erogati dalla ASL e dai
presidi medici convenzionati. L'iscrizione ha validità dalla data di
ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso di soggiorno, viene estesa
ai familiari a carico (ad eccezione degli stranieri detenuti).
[ torna in alto ]
5.1.2 L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER OGNI TIPOLOGIA DI STATUS
LAVORATORE SUBORDINATO
Il diritto all'assistenza sanitaria è esteso anche ai familiari.
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
Per i familiari a carico:
- stato di famiglia (o autocertificazione)
- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico
- permesso di soggiorno
- Codice fiscale o autocertificazione dello stesso
LAVORATORE DOMESTICO
Ha diritto all'assistenza sanitaria per i familiari solo se il datore di lavoro
versa il contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Dichiarazione del datore di lavoro e ultima ricevuta del versamento dei
contributi effettuato all'INPS
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
Per i familiari a carico
- stato di famiglia (o autocertificazione)
- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico
- permesso di soggiorno
- codice fiscale o autocertificazione dello stesso
DISOCCUPATO
Lo straniero ha diritto all'assistenza sanitaria per i familiari solo se il
lavoratore è iscritto nelle Liste di Collocamento.
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
Per i familiari a carico
- stato di famiglia (o autocertificazione)
- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico
- permesso di soggiorno
- codice fiscale o autocertificazione dello stesso
LAVORATORE AUTONOMO
Ha diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, mediante
versamento della quota prevista dalla Regione Lazio ogni anno per ogni familiare.
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Autodichiarazione dell'attività svolta con indicazione del numero
d'iscrizione alla Camera di Commercio
- Fotocopia del modello Unico che attesti il versamento del contributo al
SSN
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
Per i familiari a carico
- stato di famiglia (o autocertificazione)
- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico
- permesso di soggiorno
- codice fiscale o autocertificazione dello stesso
NOTIZIE UTILI
L'iscrizione al SSN non è obbligatoria per gli stranieri titolari di
un permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di società aventi sede
in Italia, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero.
Costoro sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa per sé
e i propri familiari attraverso la stipula di una polizza con un istituto assicurativo
o con l'iscrizione volontaria al SSN.
DETENUTI
Ai detenuti stranieri è garantita l'assistenza sanitaria attraverso
l'iscrizione al SSN per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini.
Sono iscritti al SSN anche i detenuti in semilibertà o coloro che vengono
sottoposti a misure alternative alla pena. I detenuti sono esclusi dal pagamento
del ticket.
STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Stato di famiglia o autocertificazione dello stesso
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
MINORI IN AFFIDAMENTO O IN ATTESA DI ADOZIONE
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Dichiarazione del Tribunale dei Minori attestante la preadozione o l'affidamento
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
DIPENDENTI DI AMBASCIATA
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Attestazione dell'Ambasciata relativa alla posizione contributiva
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
SACERDOTI STRANIERI EXTRACOMUNITARI DIOCESANI
Documenti da presentare alla ASL di appartenenza:
- Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso
- Codice fiscale (o autocertificazione)
- Certificato di residenza (o autocertificazione). In mancanza della residenza
è sufficiente la dichiarazione di effettiva dimora, come risulta dal
permesso di soggiorno
- Certificato rilasciato dai competenti Uffici Diocesani per il Sostentamento
del Clero
- Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL
ogni variazione del proprio status
[ torna in alto ]