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5.3 STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

La legge prevede che agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno siano assicurate, nei servizi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio e che siano estesi i programmi di medicina preventiva anche agli stranieri non regolarmente soggiornanti.

In particolare sono garantite:

Agli stranieri senza regolare permesso di soggiorno la ASL del territorio in cui si risiede rilascia un tesserino (tesserino per Stranieri Temporaneamente Presenti S.T.P.), con il quale si può accedere a tutti i servizi sanitari a cui si ha diritto. I richiedenti privi di risorse economiche sufficienti non dovranno sostenere alcun onere, salvo le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. Per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni di indigenza, farà fede un'autodichiarazione (cfr. cap. II) dello stato di indigenza da parte del soggetto interessato.

Il tesserino STP ha una validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. E' valido in tutte le ASL, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari della regione in cui è stato rilasciato. Dà diritto alle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere per malattia e infortunio e all'assistenza farmaceutica; non dà diritto ad usufruire del medico di base.
In caso di smarrimento viene rilasciato un nuovo tesserino.

L'accesso all'assistenza sanitaria non può comportare alcun tipo di segnalazione alle questure degli immigrati non regolarmente soggiornanti.

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