Guida - L'ingresso in Italia


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1.6 IL DIRITTO DI ASILO

  1. Chi ne ha diritto
  2. Come si ottiene

1.6.1 CHI NE HA DIRITTO

La Costituzione Italiana garantisce allo straniero il diritto d'asilo nel caso in cui questi non goda nel suo Paese delle libertà democratiche (libertà di pensiero, di religione, di opinione, di movimento, di espressione).

Sono d'impedimento al riconoscimento del diritto d'asilo:

Condizione essenziale affinché lo straniero possa effettivamente godere del diritto di asilo è l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. La polizia di frontiera non può impedire ai rifugiati l'ingresso in Italia, anche se privi dei necessari documenti.

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1.6.2 COME SI OTTIENE

DOCUMENTI NECESSARI

La domanda di riconoscimento della condizione di rifugiato deve essere effettuata entro 8 giorni dall'ingresso in Italia o direttamente alla polizia di frontiera, che provvederà a trasmetterla alla Questura più vicina, o alla Questura della provincia ove si intende risiedere.

Alla domanda bisogna allegare:

  1. una dichiarazione per spiegare i motivi per i quali si chiede il diritto d'asilo;
  2. un modulo prestampato compilato;
  3. 3 foto tessera.

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO D'ASILO

La Questura competente per territorio deve inviare entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta la domanda alla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, la quale convocherà a Roma, per l'audizione personale, lo straniero richiedente. Nel frattempo la Questura rilascia un permesso di soggiorno con la dicitura “richiesta di asilo politico”, valido due mesi, automaticamente rinnovabile fino alla notifica della decisione della Commissione. Con l'adozione del regolamento d'attuazione della legge 189/02 (cd Bossi-Fini), la decisione sull'accoglimento della domanda di asilo verrà adottata da Commissioni territoriali su base provinciale che sostituiranno l'attuale Commissione centrale ed avranno sede presso le Prefetture (Uffici Territoriali del Governo). La Commissione centrale (ora Commissione Nazionale per il diritto di asilo) mantiene compiti di indirizzo e coordinamento

Il passaporto nazionale dello straniero viene ritirato dalla Questura, che provvede a fotografare lo straniero e a prendere le sue impronte digitali.

Per i rifugiati riconosciuti in stato di indigenza è previsto un contributo di prima assistenza di € al giorno per 45 giorni; la richiesta di tale contributo va necessariamente effettuata insieme alla richiesta di asilo politico.

Entro 15 giorni dall'audizione la Commissione si pronuncia sulla richiesta; il provvedimento motivato viene inviato alla Questura di competenza, che provvede a notificarlo all'interessato.

Se la richiesta di asilo viene accolta dalla Commissione, lo straniero viene riconosciuto rifugiato politico e gli viene consegnato apposito certificato. Quest'ultimo è necessario per ottenere i documenti amministrativi (permesso di soggiorno, certificati anagrafici e documento di viaggio) e per godere di vari diritti (ricongiungimento familiare, acquisizione della cittadinanza 5 anni).

NOTIZIE UTILI

N.B. La nuova procedura, che dovrebbe entrare in vigore a seguito dell'adozione del regolamento di attuazione della legge 189/02 (cd Bossi-Fini)pur stabilendo in astratto che il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda, prevede specifiche ipotesi di trattenimento (assai discrezionali) in appositi “centri di identificazione” allo scopo di

  1. verificare la nazionalità o l'identità del richiedente in assenza di documenti o di ritenuta falsità degli stessi;
  2. verificare gli elementi posti a base della domanda se non immediatamente reperibili;
  3. accertare la competenza dello Stato italiano nella pendenza del provvedimento.

È previsto inoltre il trattenimento obbligatorio qualora

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