Guida - L'ingresso in Italia


Scelte rapide: salta al testo | sommario guida

Sei in: Guida in italiano > L'ingresso in Italia > L'espulsione

Leggi questa pagina in: Italiano | Inglese | Francese | Arabo | Russo | Albanese |


1.5 L'ESPULSIONE

  1. Espulsione amministrativa
  2. Espulsione giudiziaria
  3. Impugnazioni
  4. Nota bene
  5. Chi non può essere espulso

1.5.1 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

L'espulsione è il provvedimento di vero e proprio allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato. Vi sono due tipi di espulsione:

L'espulsione amministrativa può avvenire:

[ torna in alto ]


1.5.2 ESPULSIONE GIUDIZIARIA

L'espulsione può avvenire su disposizione giudiziaria

[ torna in alto ]


1.5.3 IMPUGNAZIONI

In caso di espulsione amministrativa

In caso di espulsione giudiziaria valgono i normali termini previsti dal Codice di Procedura Penale

L'espulsione è immediatamente esecutiva anche se sottoposta a impugnazione (resta comunque il potere del giudice di sospendere l'efficacia del provvedimento).

  1. A seguito della legge Bossi-Fini del 2002 le espulsioni dovrebbero sempre essere seguite dal Questore con accompagnamento coattivo alla frontiera. In questo caso il provvedimento del Questore è convalidato dal Presidente del Tribunale senza che lo straniero venga sentito.
  2. Quando non è possibile l'accompagnamento alla frontiera, lo straniero può essere accompagnato in uno dei “Centri di Permanenza Temporanea” (CPT) per predisporre i documenti di viaggio entro 30 giorni (più altri 30 se autorizzato dal giudice). In questo caso lo straniero ha diritto ad essere sentito con l'assistenza di un interprete e di un avvocato entro i quattro giorni successivi all'accompagnamento al CPT per spiegare le proprie ragioni.
  3. Quando neppure l'accompagnamento al CPT sia possibile, il Questore ordina allo straniero di lasciare con i propri mezzi il territorio nazionale entro 5 (cinque) giorni. Chi non ottempera a questo ordine senza giustificato motivo commette un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio ed il rito direttissimo (cioè la presentazione immediata davanti al giudice). La pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno.

[ torna in alto ]


1.5.4 NOTA BENE

Nel caso di espulsione disposta perché sono trascorsi più di 60 giorni dalla revoca o dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno senza che sia stato chiesto il rinnovo, il provvedimento contiene solo l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni; la mancata ottemperanza non costituisce reato, ma successivamente può essere disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera.

Lo straniero espulso non può fare rientro in Italia per un periodo di dieci anni (il prefetto può tuttavia prevedere un periodo più breve). Il rientro in Italia prima di questo termine senza una speciale autorizzazione costituisce reato

[ torna in alto ]


1.5.5 CHI NON PUÒ ESSERE ESPULSO

Non può essere espulso:

[ torna in alto ]