1.5 L'ESPULSIONE
- Espulsione amministrativa
- Espulsione giudiziaria
- Impugnazioni
- Nota bene
- Chi non può essere espulso
1.5.1 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
L'espulsione è il provvedimento di vero e proprio allontanamento dello
straniero dal territorio dello Stato. Vi sono due tipi di espulsione:
- L'espulsione amministrativa
- L'espulsione giudiziaria
L'espulsione amministrativa può avvenire:
- per disposizione dal Ministro dell'Interno quando ricorrono motivi di ordine
pubblico e di sicurezza dello Stato;
- per disposizione del Prefetto per gli stranieri entrati o trattenutisi irregolarmente
in Italia, o con il permesso di soggiorno scaduto o revocato da più
di 60 giorni, ovvero ancora che si ritenga vivano abitualmente con proventi
di reato
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1.5.2 ESPULSIONE GIUDIZIARIA
L'espulsione può avvenire su disposizione giudiziaria
- A titolo di sicurezza per chi ha commesso gravi reati;
- A titolo di sanzione sostitutiva quando il giudice ritiene di dover applicare
una pena detentiva entro il limite di 2 (due) anni e non possa disporre la
sospensione condizionale della pena, ovvero dopo l'esecuzione della sentenza
quando resti da scontare una pena residua inferiore a (2) due anni
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1.5.3 IMPUGNAZIONI
In caso di espulsione amministrativa
- Se disposta dal Ministero dell'Interno può farsi ricorso entro
60 giorni al TAR;
- Se disposta dal Prefetto può farsi ricorso entro 60 giorni
al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione. Il ricorso
può essere effettuato sia personalmente che con l'assistenza di un
avvocato.
In caso di espulsione giudiziaria valgono i normali termini previsti dal Codice
di Procedura Penale
L'espulsione è immediatamente esecutiva anche se sottoposta a
impugnazione (resta comunque il potere del giudice di sospendere l'efficacia
del provvedimento).
- A seguito della legge Bossi-Fini del 2002 le espulsioni dovrebbero sempre
essere seguite dal Questore con accompagnamento coattivo alla frontiera. In
questo caso il provvedimento del Questore è convalidato dal Presidente
del Tribunale senza che lo straniero venga sentito.
- Quando non è possibile l'accompagnamento alla frontiera, lo straniero
può essere accompagnato in uno dei “Centri di Permanenza Temporanea”
(CPT) per predisporre i documenti di viaggio entro 30 giorni (più altri
30 se autorizzato dal giudice). In questo caso lo straniero ha diritto ad
essere sentito con l'assistenza di un interprete e di un avvocato entro i
quattro giorni successivi all'accompagnamento al CPT per spiegare le proprie
ragioni.
- Quando neppure l'accompagnamento al CPT sia possibile, il Questore ordina
allo straniero di lasciare con i propri mezzi il territorio nazionale entro
5 (cinque) giorni. Chi non ottempera a questo ordine senza giustificato motivo
commette un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio ed
il rito direttissimo (cioè la presentazione immediata davanti al giudice).
La pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno.
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1.5.4 NOTA BENE
Nel caso di espulsione disposta perché sono trascorsi più di
60 giorni dalla revoca o dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno senza
che sia stato chiesto il rinnovo, il provvedimento contiene solo l'intimazione
a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni; la mancata ottemperanza
non costituisce reato, ma successivamente può essere disposto l'accompagnamento
immediato alla frontiera.
Lo straniero espulso non può fare rientro in Italia per un periodo
di dieci anni (il prefetto può tuttavia prevedere un periodo
più breve). Il rientro in Italia prima di questo termine senza una speciale
autorizzazione costituisce reato
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1.5.5 CHI NON PUÒ ESSERE ESPULSO
Non può essere espulso:
- lo straniero che nello Stato di destinazione potrebbe essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di cittadinanza, oppure possa rischiare di essere inviato in un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
- lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge,
di nazionalità italiana;
- la straniera in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio;
- lo straniero minore di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi.
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