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Il permesso di soggiorno è il documento attestante la possibilità dello straniero di soggiornare in Italia; su di esso sono sempre indicati i motivi e la durata del soggiorno. Lo straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (fotografie e impronte digitali).
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:
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La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso.
La durata non può comunque essere:
La durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
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Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni feriali dall'ingresso in Italia alla Questura della provincia in cui si trova lo straniero.
A seguito della domanda la Questura rilascia una ricevuta della richiesta, la quale attesta che lo straniero è in attesa di permesso di soggiorno.
Se lo straniero extracomunitario non dichiara la propria presenza in Italia e non richiede il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso, viene punito con una multa da € 103 a € 250 se non dichiara la propria presenza in Italia entro 60 giorni dall'ingresso, può essere espulso (cfr. cap. VII).
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Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno.
Il Contratto di soggiorno deve contenere:
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede lo straniero.
Per ottenere il permesso di soggiorno bisogna presentare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura) domanda scritta per il rilascio del permesso di soggiorno in carta da bollo da euro 10,22 allegando:
Spetta alla Questura informare il richiedente di eventuali nuovi requisiti per ottenere il permesso di soggiorno.
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Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della provincia in cui si risiede almeno:
Chiunque falsifica o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, come pure chi falsifica i documenti necessari a ottenere rilascio di questi documenti, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità riguarda atti che facciano fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.
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Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) agli stranieri presenti in Italia per ricongiungimento familiare o comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno a seconda dei casi:
Per i minorenni stranieri non affidati è competente il Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a decidere di volta in volta se sia loro interesse restare in Italia o essere rimpatriati nel proprio paese di origine. I minorenni non affidati possono ottenere il permesso di soggiorno per uno dei motivi sopra elencati, ma devono trovarsi in Italia da almeno 3 anni e devono essere stati ammessi, per un periodo di almeno 2 anni, a un progetto di integrazione sociale e civile di uno degli enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanti non si trovino in queste condizioni la decisione sarà del Comitato per i Minori Stranieri.
Tale permesso viene rilasciato:
Il Tribunale dei Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza di uno straniero/a in Italia, anche in deroga alle disposizioni legislative, qualora ritenga che la presenza del familiare possa risolvere una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore.
Allo straniero o alla straniera che si trovi in una situazione di violenza o grave pericolo o sfruttamento, nel corso di indagini o di altre operazioni di polizia, il Questore, su proposta del Procuratore della Repubblica o dei Servizi Sociali degli Enti locali o delle associazioni iscritte nell‘apposito registro, può rilasciare un permesso di soggiorno speciale, per consentire all'interessato di sottrarsi alla violenza e partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale, le cui modalità di svolgimento sono comunicate al Sindaco del comune interessato. Questo permesso può anche essere rilasciato al momento delle dimissioni dal carcere allo straniero che abbia scontato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
Tale permesso dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior tempo necessario ai motivi di giustizia suddetti e consente l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e lo svolgimento di lavoro subordinato.
Il permesso suddetto può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora vi siano le condizioni necessarie.
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L'ingresso in Italia può essere garantito con polizza fidejussoria stipulata in Italia. La maggior parte delle compagnie assicurative stipula polizze di garanzia di questo genere.
Le polizze possono essere stipulate per l'ingresso di stranieri per motivi diversi: turismo, lavoro autonomo o studio presso una agenzia di assicurazioni o presso la propria banca.
Il richiedente l'ingresso in Italia dello straniero deve fornire
Le Ambasciate richiedono anche le spese sanitarie di iscrizione al servizio sanitario nazionale quantificabili in circa 413,17 euro, che possono essere inserite nelle spese da coprire con la polizza.
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