1.4 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
- Chi ne ha diritto
- Come si ottiene
1.4.1 CHI NE HA DIRITTO
Lo straniero con regolare permesso di soggiorno può chiedere il ricongiungimento
con i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (purché
l'altro genitore acconsenta); figli adottati o affidati;
- genitori a carico, ma solo se questi non hanno altri figli nel Paese di
origine; nel caso di genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute
è ammesso il ricongiungimento familiare;
Per ottenere il ricongiungimento lo straniero presente in Italia deve
dimostrare:
- la disponibilità di un alloggio;
- la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonti lecite,
non inferiore a un importo stabilito dalla legge. Tale somma aumenta in proporzione
al numero delle persone che si vogliono chiamare in Italia.
È consentito l'ingresso per ricongiungimento del genitore naturale del
figlio minore soggiornante in Italia, che dimostri, entro 1 anno dall'ingresso
in Italia, la disponibilità di reddito e di alloggio di cui sopra.
N.B. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può
essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o
per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività
di lavoro.
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1.4.2 COME SI OTTIENE
DOCUMENTI NECESSARI
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare si presenta presso Lo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura del luogo in cui si
vive quando i familiari con cui ci si vuole ricongiungere sono ancora all'estero.
A tale domanda bisogna allegare:
- la fotocopia del permesso di soggiorno;
- il certificato di residenza in carta semplice più una fotocopia;
- la dichiarazione del datore di lavoro che il rapporto di lavoro è
a carattere continuativo, con indicazione dello stipendio medio mensile;
- la fotocopia del modello CUD o 730 oppure, se si tratta di lavoratore autonomo,
la fotocopia del modello Unico, il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio e laddove previsto la Partita Iva;
- il contratto di affitto regolarmente registrato o il titolo di proprietà
dell'alloggio di residenza; per ogni alloggio deve essere prodotto un certificato
di idoneità alloggiativi rilasciato dal comune o un certificato igienico
sanitario rilasciato dalla Asl;
- due fotocopie del passaporto del o dei familiari di cui si richiede il ricongiungimento;
- se la domanda riguarda il coniuge occorre esibire il certificato di matrimonio;
se riguarda altri familiari occorrerà certificazione attestante il
grado di parentela. Questi documenti devono essere tradotti in italiano e
certificati dall'Autorità Consolare italiana all'estero
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
NOTIZIE UTILI
- a procedura di rilascio del ricongiungimento familiare dura circa tre mesi.
Se la Questura rilascia il nulla osta al ricongiungimento, lo straniero può
ottenere il visto d'ingresso per i propri familiari dall'Ambasciata o dal
Consolato italiano. Tale nulla osta deve essere usato entro sei mesi dal rilascio.
- Se la Questura non rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare,
lo straniero può presentare ricorso al giudice del luogo di residenza.
Il giudice, sentito l'interessato, provvede con decreto. Il decreto del giudice
che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta.
- Tutti gli atti di questo procedimento sono esenti da imposte di bollo e
di registro.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti uno straniero o apolide,
anche se parente o affine, o lo assuma per qualsiasi causa alle proprie dipendenze
ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,
rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto
o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. In caso di
violazione di queste norme è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.
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