Guida - L'ingresso in Italia


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1.1 COME ENTRARE IN ITALIA

  1. Documenti necessari
  2. Controlli alla frontiera
  3. La previsione dei flussi migratori

1.1.1 DOCUMENTI NECESSARI

Lo straniero, al momento dell'ingresso in Italia, deve essere in possesso di:

N.B. Tutti i documenti provenienti da Stati esteri e utilizzati in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e certificati presso l'Autorità consolare italiana all'estero.

A seguito dell'accordo di Schengen, lo straniero extracomunitario che ottiene visto o titolo di soggiorno valido in uno dei Paesi contraenti può circolare nello spazio Schengen per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre. Deve presentarsi entro 3 giorni dall'ingresso nel Paese alle autorità per segnalare il proprio ingresso.

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1.1.2 CONTROLLI ALLA FRONTIERA

L'ingresso legale in Italia è consentito solo attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Non possono entrare in Italia e sono pertanto respinti alla frontiera, gli stranieri già espulsi (salvo che sia già trascorso il periodo del divieto di ingresso, fissato attualmente in 10 anni, e che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione) e gli stranieri segnalati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, anche in base a convenzioni internazionali.

Non sono ammessi in Italia gli stranieri che non soddisfino tali requisiti o che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio.

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1.1.3 LA PREVISIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

Ogni anno, con un decreto del Presidente del Consiglio, si stabilisce la quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato - anche stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e di eventuali emergenze umanitarie. Tutti i visti di ingresso per lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Per alcuni paesi con cui sussistano accordi bilaterali sono riservate delle quote per ogni anno. Al 31/12/03 i paesi con quote riservate erano: Albania, Bangla Desh, Egitto, Marocco, Moldavia, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Tunisia.

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