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Al lavoratore straniero si applicano tutte le norme valide per i lavoratori italiani anche in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento (di qualsiasi tipo) deve essere comunicato per iscritto. Il lavoratore, entro 60 giorni da tale comunicazione, se vuole contestare il licenziamento, deve impugnarlo con qualsiasi atto scritto.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari, la sanzione deve essere preceduta da una contestazione scritta della mancanza, a seguito della quale il lavoratore ha 5 giorni di tempo per fornire le proprie giustificazioni.
A parte alcune ipotesi particolari (dirigenti, domestici, sportivi professionali...), il licenziamento del datore di lavoro deve essere sorretto da un giustificato motivo o da una giusta causa, ossia da una mancanza tanto grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giustificato motivo, spetta sempre al lavoratore un periodo nel quale il contratto continua ad essere eseguito e durante il quale il lavoratore può trovare un'altra occupazione. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di preavviso, il datore di lavoro deve pagare un'indennità sostitutiva.
Quando un'azienda con più di 15 dipendenti (per riduzione del personale o trasformazione dell'impresa) licenzia più di 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni, siamo di fronte a un licenziamento collettivo. In questi casi sono previsti procedimenti speciali, nei quali devono essere coinvolte le organizzazioni sindacali.
Qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta sempre un trattamento di fine rapporto (TFR), che consiste in un accantonamento annuo di una quota della retribuzione, rivalutata periodicamente, il cui pagamento è differito proprio al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In alcuni casi particolari (spese sanitarie o acquisto di una casa di prima occupazione) parte di questa somma può essere anticipata al lavoratore, occupato nelle aziende maggiori.
In caso di licenziamento, si consiglia di rivolgersi a un sindacato o a un avvocato specialista della materia.
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Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente instaurato con uno straniero, entro 5 giorni, alla Direzione Provinciale del Lavoro che aveva rilasciato l'autorizzazione al lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta alla Questura che aveva rilasciato il permesso di soggiorno.
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La legge considera nullo (ossia, come se non fosse mai avvenuto) il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali. Ciò, ovviamente, qualunque sia la motivazione ‘formale' adottata dal datore di lavoro.
È nullo il licenziamento adottato contro la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio, ossia dall'inizio della gestazione fino a un anno dalla nascita del bambino. Nel caso in cui il datore di lavoro fosse all'oscuro dello stato di gravidanza, il licenziamento può essere impugnato entro 90 giorni, con la presentazione del certificato di gravidanza.
Sono fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa, per cessazione dell'attività aziendale, per scadenza del contratto a termine, per esito negativo del patto di prova.
È nullo anche il licenziamento delle lavoratrici nel periodo intercorrente tra la richiesta della pubblicazione del matrimonio e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio, salvo le ipotesi di cui al punto precedente. Anche in tali casi, però, il licenziamento dovrà essere impugnato entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione scritta o orale del datore di lavoro.
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