Scelte rapide: salta al testo | sommario guida
Sei in: Guida in italiano > Il lavoro > Accesso al lavoro
La Repubblica Italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie, purché regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
Annualmente il governo, con uno specifico decreto stabilisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.
I Visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto nel limite delle quote stabilite nell'anno precedente.
Per l'accesso al lavoro dello straniero è necessario innanzitutto essere in possesso di quei documenti che consentono l'ingresso in Italia:
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato in presenza del contratto di soggiorno per lavoro.
[ torna in alto ]
Il Contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve necessariamente contenere:
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve avere il visto rilasciato dal consolato italiano presso lo stato di origine o di stabile residenza.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza con la stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di lavoro per motivi di lavoro se vi è disponibilità nella quota prevista per i nuovi ingressi
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi per l'impiego, per lo svolgimento di un lavoro subordinato.
Anche il permesso di soggiorno ottenuto per sottrarsi a situazioni di violenza o grave sfruttamento (art. 16 L. 40/98) consente l'accesso ai servizi per l'impiego, per lo svolgimento di un lavoro subordinato.
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sessanta giorni prima per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può, per trovare un nuovo lavoro, ricorrere ai servizi per l'impiego, pubblici o privati, fino alla scadenza della validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per accedere ai servizi per l'impiego, lo straniero deve produrre:
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale. Questo permesso ha una durata massima di tre anni con l'indicazione per ogni anno del numero di mesi consentiti. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
Se il lavoratore straniero rientra nel proprio paese conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati.
I lavoratori stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica Italiana.
Se il lavoratore straniero partecipa nel paese d'origine a specifici corsi organizzati per favorirne l'inserimento professionale in Italia, acquista titoli di preferenza per le assunzioni con le liste istituite nel proprio paese.
[ torna in alto ]
Gli stranieri regolarmente iscritti ai servizi per l'impiego, pubblici o privati, o già occupati presso un altro datore di lavoro, possono essere assunti (come i cittadini italiani):
Il datore di lavoro che assume lo straniero è tenuto a consegnare al lavoratore stesso, contestualmente all'assunzione, le generalità del lavoratore e le mansioni per le quali è stato assunto. Entro 5 giorni, poi deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione ai Servizi per l'impiego.
In ogni provincia è istituito presso l'Ufficio Territoriale di Governo (la ex Prefettura), uno Sportello Unico per l'immigrazione, che si occupa dell'assunzione di lavoratori stranieri sia che vengano assunti a tempo determinato e sia che lo siano a tempo indeterminato.
Chiunque, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, voglia assumere a tempo determinato o indeterminato uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello della provincia di residenza
Se non conosce lo straniero che intende assumere, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il nullaosta al lavoro di uno straniero iscritto nelle apposite liste eventualmente istituite nel paese di origine a seguito di accordi bilaterali tra l'Italia e quel paese. In questo caso dovrà comunque presentare:
In entrambi i casi lo Sportello Unico per l'immigrazione comunica la richiesta al centro per l'impiego della provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente. Il centro per l'impiego provvede a diffondere l'offerta di lavoro sull'intero territorio nazionale e se, passati venti giorni, non risulta presentata alcuna domanda per quel lavoro da parte di un lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro.
Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il Questore, entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta rilascia il nullaosta e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette (anche via internet) la documentazione agli uffici consolari. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato allo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno.
Chiunque, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, intenda assumere per un lavoro stagionale uno straniero, deve presentare una richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.
Se non conosce direttamente lo straniero, la richiesta, contenente:
Deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni, l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.
Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione passati dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le indicazioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza dello stesso, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
[ torna in alto ]