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Il territorio italiano è diviso amministrativamente in:
I Comuni più estesi territorialmente si dividono in varie circoscrizioni.
Questi enti locali sono competenti per l'amministrazione del territorio, la gestione delle sue risorse e l'organizzazione di tutti i servizi presenti in esso.
Lo straniero può rivolgersi al Comune di residenza o agli uffici della circoscrizione per ottenere le informazioni e le certificazioni relative allo stato civile e alla residenza (cfr. cap II).
Presso ogni capoluogo di provincia ha sede la Questura, ufficio dipendente dal Ministero dell'Interno, presso la quale si trova l'Ufficio Immigrazione,, competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno.
In caso di controlli di polizia è necessario esibire il passaporto e il permesso o la carta di soggiorno. La mancata esibizione del documento è un reato punito con l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda fino a circa 400 euro. Devono inoltre essere fornite obbligatoriamente le proprie generalità (nome, cognome e residenza). Fornire generalità false o rifiutarsi di farlo è reato.
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Il gratuito patrocinio è l'istituto che assicura ai non abbienti la tutela giuridica dei propri diritti, garantendo l'assistenza di un difensore retribuito dallo Stato. Per ottenere il gratuito patrocinio il richiedente deve fornire:
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La convivenza fra persone di diversa nazionalità non è sempre semplice e origina spesso tensioni e conflitti. Spesso le minoranze si trovano di fronte a gesti di scherno o addirittura esclusi dall'accesso dei diritti fondamentali finora esposti (salute, casa, lavoro).
Queste situazioni purtroppo spesso vissute da persone isolate che non sanno come difendersi rientrano nel concetto più ampio di discriminazione. La tutela dei propri diritti e il rispetto delle proprie origini non sono ovviamente solo un problema giuridico, ma anche politico, etico, economico. Invitiamo lettori e lettrici della guida a segnalare i casi di discriminazione che ritengono di aver subito agli indirizzi elencati in fondo alla guida.
Secondo la legge italiana, si definisce discriminazione ogni comportamento che comporti un'esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'origine, la religione, tale da compromettere il riconoscimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. E' un comportamento discriminatorio punito dalla legge quello di chi non permette allo straniero l'esercizio dei diritti al lavoro, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione, ai servizi socio-assistenziali solo a causa della sua condizione di straniero.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione determina una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su richiesta dell'interessato, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione e condannare eventualmente l'autore della condotta discriminante al risarcimento del danno, patrimoniale e morale. Il giudice competente è il giudice del luogo di residenza; contro i suoi provvedimenti si può ricorrere al tribunale.
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A seguito di gravi episodi di violenza razzista nel 1992 è stata emanata una legge che prevede una pena più severa quando il reato di violenza alle cose o alle persone sia commesso con l'aggravante della discriminazione (cfr. paragrafo precedente).
È inoltre vietata la costituzione di associazioni con il solo fine della violenza organizzata contro tutti gli appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche, etc.
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