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È consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
Gli studenti stranieri legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno (per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o ricongiungimento familiare, iscrizione nelle liste di collocamento, residenza elettiva ed altri permessi residuali di lunga durata), saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di preiscrizione ed entro il limite di posti messi a disposizione dalle università per ogni Anno Accademico.
Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni.
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I candidati presentano la domanda di iscrizione (con l'indicazione di un solo corso universitario) direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.
Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: http://www.miur.it rubrica: università, voce studenti/studenti stranieri e http://www.esteri.it/ politica estera/promozione cultura/università e possono comunque essere richieste alle Università stesse.
I candidati residenti all'estero possono rivolgersi alle Rappresentanze italiane per informazioni di carattere generale.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana devono sempre essere certificati dall'Autorità Consolare Italiana all'estero.
Nel periodo aprile-maggio gli interessati dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero presentare tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.
I modelli di domanda saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane.
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I candidati stranieri dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana.
Ulteriori esami di concorso, che, dopo le prove di lingua italiana, si dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori per alcuni Corsi di Laurea o di Diploma Universitario (in particolare per quelli a numero chiuso).
Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.
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I rifugiati politici non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università. Dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri .
Nel periodo aprile-maggio i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.
Presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane gli interessati potranno avere ogni informazione utile.
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