Guida - La permanenza in Italia


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2.4 ALTRI DOCUMENTI

  1. Codice fiscale
  2. Scheda anagrafica
  3. Riconoscimento della patente
  4. L'autocertificazione

2.4.1 CODICE FISCALE

Il Codice Fiscale è una sequenza di numeri e lettere che servono a identificare una persona nei documenti di lavoro o al momento di pagare le tasse. E' indispensabile per lavorare, per iscriversi al Centro per l'impiego, per acquistare un'auto e per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Per ottenerlo basta presentare domanda presso l'Ufficio del Registro del territorio in cui si vive.

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2.4.2 SCHEDA ANAGRAFICA

Nei Centri per l'impiego che hanno sostituito gli uffici del collocamento ogni lavoratore in cerca di occupazione può iscriversi compilando la scheda anagrafica o professionale, che servirà a metterlo in contatto con le offerte di lavoro presenti, indipendentemente dal luogo di residenza, inserite negli elenchi anagrafici che hanno sostituito le liste di collocamento precedenti alla riforma. La compilazione della propria scheda professionale permette l'inserimento della richiesta di lavoro nella banca dati nazionale, detta SIL( sistema informativo lavoro).

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2.4.3 RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE

La conversione della patente di guida estera nella corrispondente patente italiana deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. La conversione è possibile solo per i paesi con cui l'italia ha l'accordo di reciprocità.

DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere tale riconoscimento è necessario presentare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile i seguenti documenti:

  1. Domanda di conversione della patente, che deve essere compilata sul modello MC/2112/MECC, che viene distribuito gratuitamente alla Motorizzazione Civile;
  2. Autocertificazione della propria residenza o fotocopia della carta d'identità. Se però i documenti non sono presentati dalla persona interessata, ma da persona appositamente delegata, la residenza dovrà essere comprovata necessariamente mediante certificato di residenza in bollo;
  3. Certificato medico in bollo, con una foto firmata dal candidato e vidimata dal medico, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dalla Usl di residenza o da uno dei seguenti medici:
    • Ispettore Medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato
    • medico militare in Servizio permanente effettivo
    • medico del ruolo professionale della Polizia di Stato
    • medico responsabile dei servizi sanitari di base del distretto sanitario
    • Ispettore Medico del Ministero del Lavoro
  4. Due foto formato tessera, identiche a quella sul certificato medico;
  5. Due versamenti che devono essere effettuati sui moduli in distribuzione gratuita allo sportello:
    • sul c/c n. 9001 da euro 5,16 (BARRA AZZURRA)
    • sul c/c n. 4028 da euro 20,44 (BARRA VERDE)
  6. Patente estera in originale;
  7. Traduzione giurata della patente in bollo.

Lo straniero deve inoltre esibire il permesso di soggiorno oppure la ricevuta della dichiarazione di soggiorno oppure la carta di soggiorno. Tali documenti devono essere presentati (in originale o copia autenticata) sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del ritiro della patente convertita.

Tutte queste pratiche possono essere espletate, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona da lui incaricata, purché munita di apposita delega su carta semplice. Il delegato dovrà inoltre esibire un valido documento d'identità personale, oltre alla fotocopia della carta d'identità del diretto interessato.

N.B. Chiunque sia in possesso di un veicolo deve:

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2.4.4 L'AUTOCERTIFICAZIONE

Possono essere autocertificate - cioè dichiarate e sottoscritte personalmente dallo straniero, sotto la propria responsabilità. con atto presentato al Comune o in altro ufficio richiedente la certificazione- le notizie relative allo straniero iscritte in registri e atti dello Stato Italiano relative a:

Molte di queste autocertificazioni sono richieste nel corso della pratica per il ricongiungimento familiare e permettono di risparmiare il tempo e gli spostamenti necessari al rilascio di certificazioni. Il rilascio di false dichiarazioni costituisce reato ed è punito dalla legge.

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