2.1 LA CITTADINANZA ITALIANA
- Come si acquista
- Chi non può ottenere la cittadinanza italiana
2.1.1 COME SI ACQUISTA
Si acquisisce di diritto la cittadinanza italiana:
- per nascita: figli di padre o madre cittadini italiani;
figli - nati in Italia - di genitori ignoti o apolidi;
- per adozione: i minori stranieri adottati da italiani acquistano
la cittadinanza;
- per matrimonio: il coniuge straniero di cittadino italiano,
che risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio italiano oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, diventa cittadino
italiano.
Inoltre lo straniero - il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono cittadini italiani - acquista la cittadinanza italiana:
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato e dichiara
di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara
di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se - al raggiungimento della maggiore età - risiede legalmente
in Italia da almeno 10 anni e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
Lo straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente da almeno due anni,
senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino italiano se manifesta la sua volontà di diventarlo entro un
anno dal compimento della maggiore età.
La cittadinanza per concessione (o naturalizzazione)
può essere richiesta dallo straniero extracomunitario se:
- risiede regolarmente in Italia da almeno dieci anni;
- è sempre stato in regola con le norme sul soggiorno;
- ha un'effettiva e abituale dimora.
N.B. La legge italiana consente la doppia o plurima cittadinanza, senza
richiedere la rinuncia alla cittadinanza originaria.
DOCUMENTI NECESSARI
Per ottenere la cittadinanza italiana si deve presentare una domanda alla Prefettura
della provincia in cui si risiede. La documentazione richiesta è molto
ampia e, in generale, comprende:
- l'atto di nascita completo;
- il certificato di stato di famiglia;
- il certificato penale del Paese d'origine;
- il certificato del Casellario Giudiziale italiano e quello
dei carichi pendenti;
- copia autenticata del passaporto e del permesso
di soggiorno;
- le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni
di soggiorno in Italia.
PROCEDURA
- La Prefettura, ricevuta la domanda dello straniero, la invia al Ministero
dell'Interno;
- la Questura apre un'istruttoria sulla regolarità della condizione
giuridica dello straniero;
- il Ministero dell'Interno decide sulla concessione della cittadinanza, sentito
il parere del Consiglio di Stato;
- il Capo dello Stato emana il decreto di concessione;
- l'Ufficiale di Stato Civile riceve il giuramento di fedeltà alla
Repubblica italiana.
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2.1.2 CHI NON PUÒ OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA
Non si può diventare cittadini italiani:
- se si è stati condannati per i reati di cui ai capi I, II, III del
codice penale;
- per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
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