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L'art. 38 della Costituzione Italiana dispone che vengano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori nel caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. La legge equipara gli stranieri ai cittadini italiani. A seconda dei casi si distingue tra:
Se ne ha diritto quando si raggiunge la cosiddetta età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne); si sia maturato un certo periodo contributivo (20 anni); si cessi il rapporto di lavoro dipendente. Sono previste alcune eccezioni (attività usuranti, lavoratori non vedenti, ...).
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Ne hanno diritto tutti i lavoratori che possiedono il requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni), congiuntamente a una certa età anagrafica (che passa gradualmente da 52 a 57 anni). Ne hanno diritto anche i lavoratori che, indipendentemente dall'età anagrafica, abbiano raggiunto una determinata anzianità contributiva (che passa gradualmente da 35 a 40 anni).
In ogni caso occorre cessare l'attività lavorativa.
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Ne hanno diritto i familiari superstiti della persona già pensionata (o che al momento della morte avesse conseguito il relativo diritto).
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Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è inabile il lavoratore che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se invece la capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3, relativamente ad occupazioni adatte alle proprie capacità, si ha diritto a un assegno di invalidità. Quest'ultimo, non essendo una pensione, non è reversibile ai superstiti. Il lavoratore straniero per accedere alla pensione di inabilità deve essere in possesso della Carta di Soggiorno.
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È il nuovo sistema di calcolo della pensione, che sostituisce la pensione di vecchiaia e quella di anzianità per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996. Essa viene determinata in base ai versamenti contributivi; l'età minima è prevista per tutti a 57 anni (sia uomini che donne), con almeno 35 anni di contributi versati. Chi, raggiunti questi requisiti, proseguirà l'attività lavorativa, potrà godere di una pensione più elevata.
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Il diritto a tale indennità spetta al lavoratore non dimissionario che abbia maturato 2 anni di assicurazione obbligatoria e 1 anno di contribuzione nel biennio precedente, che conservi una residua capacità lavorativa e che presenti la domanda all'INPS entro 67 giorni dall'inizio della disoccupazione.
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